L’iter di conversione del decreto legge 23 ottobre 2018, collegato alla Manovra economica 2019, è arrivato a compimento in data 13/12/2018. Nel corso del passaggio del provvedimento dal Senato alla Camera sono intervenute diverse novità.
Alcune di queste riguardano la fatturazione elettronica, ed in particolare i soggetti esonerati.
Il legislatore, con l’intento di rendere meno invasivo l’obbligo di emissione delle fatture in formato digitale ha esonerato i soggetti di minori dimensioni. Inizialmente l’esonero dei “piccoli” riguardava i contribuenti soggetti al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 e i soggetti che si avvalgono del c.d. “regime di vantaggio” o ex regime dei minimi.
Ora, invece, l’esonero dal nuovo adempimento riguarda anche gli enti associativi che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991. Sono comprese nel perimetro applicativo dell’esonero anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della L. n. 289/2002.
La novità è stata inserita nel corpo dell’art. 10 del citato decreto – legge n. 119/2018, la cui rubrica è “Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica”. La disposizione ha a sua volta inserito al termine dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 127/2015 un ulteriore periodo.
La prima parte della novella così dispone: “Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; …”. Si comprende, quindi, come la semplificazione interessi esclusivamente i contribuenti di minori dimensioni.
La disposizione, sotto il profilo squisitamente tecnico, non risulta ben formulata. Non si comprende per quale ragione il legislatore abbia fatto riferimento agli enti associativi che nel periodo d’imposta precedente “hanno conseguito” proventi per un importo superiore a tale limite. Gli enti che si avvalgono del regime forfetario disciplinato dalla citata legge n. 398/1991 determinano il reddito facendo riferimento ai proventi percepiti, cioè effettivamente incassati.
Conseguentemente se l’ente associativo già applica il predetto regime forfetario il legislatore avrebbe dovuto, più correttamente, “collegare” l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica all’incasso, nell’anno precedente, di proventi commerciali per un importo non superiore a 65.000 euro. Presumibilmente il legislatore intendeva fare riferimento all’avvenuto incasso.
L’unica eccezione dovrebbe riguardare le fatture relative alle spese di pubblicità e sponsorizzazioneemesse e non incassate. In questo caso, come precisato dalla circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, le fatture emesse assumono rilevanza al fine di verificare il mancato superamento del plafond di 400.000 euro per permanere all’interno del regime forfetario. Allo stesso modo le fatture emesse dovrebbero rilevare nel computo dei 65.000 euro il cui mancato superamento fa scattare la semplificazione.
L’eventuale superamento della predetta soglia fa conseguire l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico. Tuttavia il legislatore ha inteso in ogni caso sgravare dal nuovo adempimento gli enti associativi anche se di più rilevanti dimensioni. La disposizione prevede che “tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.
In buona sostanza la fattura elettronica sarà emessa per conto degli enti associativi direttamente dal soggetto che risulta il destinatario della prestazione. La disposizione…
Fonte: commercialistatelematico.com